Con il DLgs 192/2025, in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2025, il legislatore interviene di nuovo sull’art. 12 del TUIR, correggendo una delle conseguenze più discusse della Legge di Bilancio 2025.
La norma riallarga la platea dei/delle familiari rilevanti ai fini fiscali e, di riflesso, del welfare aziendale, attraverso il richiamo alle persone indicate all’articolo 433 del Codice civile. Si tratta quindi di un ritorno a una nozione di famiglia più ampia rispetto alla precedente restrizione ai soli ascendenti conviventi.
Attenzione però: questo è un ritorno al passato solo parziale, la nuova formulazione subordina l’estensione:
Il nodo della convivenza
Questo è un passaggio cruciale: il requisito della convivenza rappresenta infatti un limite sostanziale nuovo per il welfare aziendale, perché in passato tale requisito era richiesto solo ai fini delle detrazioni IRPEF, mentre non era previsto per gli altri benefici fiscali, inclusi quelli di welfare (come chiarito dalle circolari 4/2022 e 4/2025).
L’effetto retroattivo
Inoltre è necessario fare attenzione all’effetto retroattivo, quindi riguarda i benefit già erogati nel 2025. Questo apre il tema di conguagli fiscali, rettifiche e possibili ricalcoli in capo a datori/trici di lavoro e lavoratori/trici.
Il welfare aziendale, in un’ottica di welfare integrato, è una leva fondamentale di supporto alle famiglie, ma per funzionare davvero ha bisogno di certezza normativa, non di continui aggiustamenti a posteriori.